A partire dal 1° giugno "cambiano veste" i documenti che certificano l'efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il DM 10 febbraio 2014 con il quale definisce i “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” che dovranno essere adottati a partire dal prossimo 1° giugno 2014.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico pubblicato nel luglio 2014, è stata introdotta una proroga agli adempimenti di cui sopra. La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.
Il nuovo libretto sarà unico e composto da varie schede, le quali riguarderanno sia gli impianti di riscaldamento sia quelli di raffreddamento, vecchi o nuovi. I vecchi libretti verranno lasciati in allegato al nuovo.
Rispetto all'edizione precedente, il nuovo libretto non si fonda più su due modelli (uno riferito alle centrali e l'altro al singolo impianto) ma su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell'impianto.
Anche i moduli per i rapporti di controllo dell'efficienza energetica su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, vengono rinnovati dal decreto menzionato.
ATTENZIONE ALLE MULTE
Le sanzioni, in caso di mancato adeguamento alle norme arriveranno ai proprietari o agli occupanti ad altro titolo degli immobili, sia in caso di mancati controlli (in questo caso con multe variabili da 500 a 3.000 euro) sia in caso di mancata autocertificazione degli stessi al Comune (con multe variabili da 100 a 600 euro).
In entrambi i casi, i proprietari od occupanti degli immobili, dopo aver sanato le multe dovranno comunque provvedere all’adeguamento normativo.